Il contratto di rete: uno strumento innovativo per la crescita delle PMI e un’opportunità per rendere più efficiente e flessibile la gestione delle risorse umane
L’articolo 4-ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 (convertito in legge n. 33/2009, successivamente modificato dall’ art. 36, comma 4, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) definisce il Contratto di Rete tra imprese come l’accordo con cui
“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’ esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il contratto in questione deve contenere alcuni elementi obbligatori, in particolare:
- l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti,
- le modalità concordate per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi,
- la definizione di un programma di rete, che deve contenere l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Il contratto di rete deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) ed iscritto nel Registro delle Imprese in cui è iscritta ciascuna impresa contraente ovvero, in caso di rete-soggetto (cfr. di seguito), dove ha sede la rete stessa. E’ inoltre possibile dal 2015 l’iscrizione diretta dei contratti di rete nel Registro delle Imprese, senza più necessità di atto notarile, anche attraverso la piattaforma disponibile sul sito www.contrattidirete.registroimprese.it previo mediante accreditamento e sottoscrizione con firma digitale dei rappresentanti delle imprese contraenti.
Con la normativa succitata il legislatore nazionale, riconoscendo una realtà fattuale già ampiamente diffusa nella variegata galassia delle PMI italiane, ha voluto disciplinare una forma di aggregazione tra imprese – espressamente e condizionatamente finalizzata a favorire l’aumento complessivo delle loro competitività e capacità di innovazione – che si caratterizza per la massima flessibilità sia nell’indicare l’oggetto della reciproca collaborazione, sia nel definire i rapporti e i vincoli “organici” tra stesse imprese che decidono di costituire la rete.
Infatti, se quanto all’oggetto dell’accordo il grado di collaborazione tra le imprese può andare da un semplice scambio di know-how tecnico-industriale o commerciale (c.d. “reti di scambio”) sino addirittura al vero e proprio esercizio in comune di una o più attività “core” delle partecipanti (in modo non dissimile da un vero e proprio vincolo societario in senso stretto), quanto alla definizione dei reciproci vincoli tra i partecipanti e alla “consistenza” soggettiva della aggregazione tra imprese è possibile distinguere tre tipologie di reti e precisamente:
- la rete-contratto “leggera” in cui la gestione della rete stessa è affidata alla spontanea reciproca collaborazione di ciascun partecipante;
- la rete-contratto “strutturata” allorché vengono previsti un “organo comune” incaricato dell’esecuzione del programma di rete in forza di mandato (con o senza rappresentanza) delle singole imprese partecipanti e un fondo patrimoniale comune, destinato all’esecuzione del programma di rete e costituito e alimentato con i conferimenti delle retiste;
- la rete soggetto o “rete pesante”, allorché la rete dotata di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, a seguito di espressa dichiarazione di volontà dei contraenti e della iscrizione-pubblicazione del contratto presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove ha luogo la sede della rete, acquisisce una vera e propria soggettività giuridica nei rapporti con i terzi e con il fisco.
Secondo quanto riportato nell’ultimo report semestrale elaborato da ReteImprese-Confindustria (fonte dati Infocamere), al 30 giugno 2019 risultavano essere ben 5.557 le reti di imprese attive in Italia, di cui l’85% reti-contratto (4.743) e il restante 15% reti con soggettività giuridica (814), per un totale di 33.275 imprese coinvolte, con un netto trend di crescita nel semestre ovvero 422 nuovi contratti di rete con 1.870 imprese coinvolte.
La netta prevalenza della tipologia della rete-contratto nella sua variante “strutturata” non deve affatto stupire, posto che detta configurazione sembra rispondere meglio della rete-soggetto (realtà concettualmente e praticamente assai simile alla forma societaria del consorzio con attività esterna) alla principale motivazione organizzativa che normalmente spinge le imprese – e in particolare le PMI – a scegliere questo tipo di aggregazione, ovvero l’esigenza di “mettere a fattor comune” le rispettive risorse materiali e immateriali per la realizzazione di obiettivi condivisi difficilmente perseguibili agendo individualmente o solo sulla base di accordi informali, salvaguardando tuttavia nel contempo l’individualità e l’autonomia di ogni singola partecipante e senza la necessità di dover dare vita ad un terzo soggetto del tutto autonomo.
Rispetto ad un semplice accordo informale di collaborazione, la rete di imprese regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese, anche nella sua variante priva di soggettività giuridica, oltre a beneficiare di varie agevolazioni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (ad esempio in caso di partecipazione congiunta a gare di appalto) e in sede di accesso al credito, nonché di vari bonus e contributi da parte dello Stato Centrale o degli Enti Locali[1], offre infatti alle imprese partecipanti l’opportunità di accedere a due fondamentali “strumenti di lavoro” ovvero, da un lato, la summenzionata facoltà di costituire e alimentare un fondo patrimoniale comune (al quale per espressa previsione legislativa si applicano – in quanto compatibili – le previsioni normative di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile in tema di consorzi), ovvero un patrimonio separato destinato esclusivamente all’esecuzione del programma di rete a garanzia esclusiva dei crediti sorti per l’esecuzione dello stesso programma e non aggredibile dai creditori particolari dei singoli imprenditori partecipanti – anche se non costituiti in forma di società a responsabilità limitata o per azioni – e, dall’altro, la possibilità di “mettere in comune” per il raggiungimento degli obiettivi di rete, oltre agli altri asset produttivi materiali e immateriali, anche le risorse umane, e ciò attraverso un lecito utilizzo “semplificato” dello strumento del distacco dei lavoratori dipendenti nell’ambito della rete e/o il loro lecito impiego promiscuo in regime di c.d. “codatorialità” tra i vari retisti.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, i commi 1 e 4bis dell’art. 30 del Dlgs 276/2003 (c.d. “legge Biagi)” prevedono che: “1.L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa…..4bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (112)”.
Il successivo comma 4ter dello stesso articolo 30, introdotto dall’ art. 7, comma 2, lett. 0a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 dispone tuttavia che: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
La portata innovativa e derogatoria di tale ultima disposizione rispetto alla regola sancita dai commi 1 e 4bis dello stesso articolo 40 (in conformità al principio generale dell’ordinamento italiano che vieta la dissociazione tra titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro) e le potenzialità organizzative connesse sotto questo profilo al contratto di rete sono evidenti: al di fuori della rete il distacco è ammesso in via del tutto eccezionale solo in presenza di un interesse giuridicamente apprezzabile dell’imprenditore distaccante, interesse che dovrà sempre essere concretamente verificato volta per volta in sede giudiziale in caso di contestazione, pena l’imputazione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro in questione in capo allo stesso distaccatario, che incorrerà anche nelle sanzioni previste dalla legge per l’utilizzo di manodopera somministrata in modo irregolare o illecito;
al contrario, tutte le imprese della rete, nei limiti in cui perseguono gli obiettivi di maggiore competitività e innovazione indicati nel contratto costitutivo (e quindi, in esecuzione del relativo programma), potranno invece liberamente utilizzare in modo condiviso le risorse umane formalmente dipendenti da ciascuna di esse.
Ciò permetterà, ad esempio, di arricchire complessivamente il know-how della comunità delle retiste mediante lo “scambio” di collaboratori con differenti specializzazioni o, ancora, di realizzare un vero e proprio mercato del lavoro interno alla rete che, mediante la redistribuzione del personale distaccato in funzione dei diversi e variabili carichi di lavoro delle imprese aderenti e la riallocazione del relativo costo in capo alle imprese distaccarie, consentirà di ridurre l’impatto negativo di eventuali congiunture economiche e produttive negative e/o di temporanei cali di lavoro che possano riguardare le singole imprese distaccanti (evitando così il ricorso a operazioni di riduzione del personale o agli ammortizzatori sociali e senza disperdere preziose professionalità), ovvero, più in generale, favorirà il recupero di ampi margini di flessibilità ed efficienza nella gestione della forza lavoro di ciascuna impresa consentendone l’impiego nell’ambito del più ampio bacino della rete.
In sintesi si potrebbe quindi affermare attraverso lo strumento della rete-contratto, in particolare nella sua versione arricchita dalla presenza di un organo comune che prenda in carico la gestione coordinata delle attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici comuni e rappresenti unitariamente all’esterno la rete stessa, le singole piccole e medie imprese aderenti, pur rimanendo indipendenti, hanno la possibilità di accedere ad economie di scala, capacità di investimento e dinamiche di programmazione e gestione delle risorse materiali, immateriali e umane che normalmente caratterizzano le imprese di più grandi dimensioni, tanto che, come osservato da un autorevole cultore italiano della scienza della organizzazione aziendale, il prof. Luigi E. Golzio[2] , la scelta della forma organizzativa della rete tra imprese si pone come una vera e propria alternativa alla crescita per via interna o alla fusione con realtà più strutturate per quelle PMI che intendano intraprendere un percorso di crescita e di maggiore competitività senza perdere la propria individualità di piccole imprese proprietarie propense all’innovazione creativa.
Naturalmente, come osservato dallo stesso studioso sopra citato, l’adozione di tale nuovo paradigma organizzativo comporta anche una vera e propria sfida di carattere culturale per le PMI, infatti: “La costituzione della rete significa condividere con gli altri imprenditori proprietari i medesimi valori, ovvero diventare una comunità di senso comune. Il nuovo assetto organizzativo richiede il cambiamento del ruolo dell’imprenditore proprietario, che consiste nel condividere il rischio ed il valore co-creato con gli altri imprenditori in situazioni gestionali più complesse di quelle della propria impresa. Nella forma a rete muta il modo di essere e di operare da parte dell’imprenditore proprietario circa: le modalità di coordinamento (si decide in gruppo, ed occorre delegare di più); la gestione della doppia rete (operare in due forme organizzative, quella della propria impresa e quella a rete); La presa delle decisioni (privilegiare la visione strategica a scapito della attività operativa, che occorre delegare)”[3]
Proprio la necessità di una vera e propria cultura della governance condivisa delle reti di imprese, in particolar modo nelle fattispecie di reti-contratto più strutturate, ha fatto sì che negli ultimi anni si sia diffuso anche in Italia la nuova e peculiare figura del c.d. “Manager di rete”, ovvero un profilo professionale di alto livello che svolge, appunto, il ruolo di “facilitatore” dei processi aggregativi della rete e di coordinamento delle strategie e dell’operatività delle singole imprese partecipanti indirizzandole al raggiungimento degli obiettivi condivisi indicati nel contratto nel rispetto del programma di rete.
Anche tale nuova figura professionale, naturalmente, così come anche molti altri profili altamente specializzati normalmente non presenti nell’organico delle singole PMI in ragione del loro costo non sufficientemente “ammortizzabile” nell’ambito di un ristretto bacino di utilizzo, potrà essere assunta e impiegata in condivisione nell’ambito della rete grazie gli strumenti del distacco e della codatorialità di cui sopra.
[1] Si veda, ad esempio il c.d. “Voucher Innovation Manager” previsto dall’art. 1, comma 228 della legge di Bilancio 2019, con un contributo massimo pari a 80.000 euro per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
[2] Cfr. L.E. Golzio “Le forme organizzative a rete tra imprese: progettazione e scelte di convenienza” in “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa : scelte organizzative e diritto del lavoro. Atti del Convegno internazionale di studio, Università di Milano, 26-27 giugno 2014” a cura di M.T. Carinci, Milano 2015.
[3] L.E. Golzio: “L’organizzazione dell’impresa di servizi: Testo e casi”, Giappichelli 2017
Avvocato Cassazionista, Senior Counsel dello studio Lettieri&Tanca e partner del network di studi legali Pavlex. Socio di AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani e del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano e Delegato Provinciale ASSORETIPMI - Associazione RETI DI IMPRESE PMI. Opera dal 1994 come professionista individuale o in team con altri avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti di organizzazione e gestione aziendale nell'ambito della difesa giudiziale e della consulenza stragiudiziale nelle materie del diritto del lavoro, del diritto sindacale, della previdenza sociale e dei rapporti di agenzia.
Assiste prevalentemente le PMI, significativamente presenti nel territorio del Nord-Est italiano e che si caratterizzano per un alto tasso di innovazione. Operando in questo mercato, ha sviluppato negli anni una spiccata attitudine ad elaborare ed implementare soluzioni giuslavoristiche coerenti con le specifiche esigenze di tali realtà, maturando una profonda sensibilità per gli aspetti innovativi dell’organizzazione del lavoro, tra cui in particolare le filiere produttive e le reti di impresa.