Il 2017 segna uno spartiacque nel panorama della politica legislativa di individuazione delle misure di incentivazione all’occupazione. Se da una parte, infatti, viene decretata la fine di misure generalizzate quali lo sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato che aveva accompagnato l’entrata in vigore del cd. Jobs Act, d’altra parte nuove e interessanti opportunità (seppure di applicazione più circoscritta) si aprono con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2017.
Allo stato, infatti, sono stati approvati e sono in attesa di essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti della Direzione Generale per le Politiche Attive del Ministero del Lavoro, che prevedono due nuove misure di incentivazione alle assunzioni denominate “Occupazione Sud” e “Occupazione Giovani”. In aggiunta a ciò è prevista anche la decontribuzione delle assunzioni dei giovani in alternanza Scuola-Lavoro. Si tratta di sgravi volti ad azzerare la contribuzione a carico dell’azienda al realizzarsi di determinate condizioni e nel limite delle risorse stanziate (il che determinerà come al solito l’effetto “assalto alla diligenza” per evitare di venir tagliati fuori).
Di seguito una breve panoramica sulle novità più interessanti che vengono introdotte dai due Decreti e dalla Legge di Bilancio.
1) Bonus Occupazione Giovani.
Si tratta di un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono giovani con le seguenti caratteristiche: a) età tra i 16 e i 29 anni; b) che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione (se minorenni) e che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione (cd. NEET, “Not [Engaged in] Education, Employment or Training) ; c) registrati al programma Garanzia Giovani.
È importante notare che la misura non costituisce una pura e semplice ripetizione del Bonus Garanzia Giovani, ancora utilizzabile solo per i contratti stipulati entro il 31 gennaio 2017. Anzitutto, è stato eliminato il meccanismo di cd. profilazione dei giovani interessati (da 1 a 4 in base alla durata presunta del percorso di formazione necessario a collocare il giovane nel mondo del lavoro), che creava una rating direttamente proporzionale all’importo del bonus contributivo.
In secondo luogo, è stata eliminata anche la possibilità di accumulare un credito contributivo da portare in compensazione con l’INPS: con la nuova misura è possibilmente utilizzare il contributo esclusivamente fino a capienza e nei limiti stabiliti, senza poter in alcun modo andare a credito.
In terzo luogo, infine, il bonus non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e per il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante o di mestiere l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di € 8.060,00 euro annui per ciascun assunto. Per le assunzioni a tempo determinato l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (€ 4.030,00 annui con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL).
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, che determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto. Il datore di lavoro avrà poi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS per effettuare l’assunzione.
Si tratta di una misura sottoposta al limite degli aiuti di Stato cd. “de minimis” (massimo € 200.000,00 per datore di lavoro nell’arco di 3 anni, cfr. Reg. UE 1407/2013), che potrà essere superato solo alle seguenti tassative condizioni:
i) se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto (da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti);
ii) per i casi in cui i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità̀, pensionamento per raggiunti limiti d'età̀, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni l’incentivo può essere fruito solo quando (in aggiunta ai requisiti di cui sopra) ricorra una delle condizioni:
i) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
ii) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
iii) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
iv) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato.
2) Bonus Occupazione Sud.
La peculiarità di questo incentivo è quella di essere rivolto ai datori di lavoro delle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), che assumeranno giovani disoccupati con contratti a tempo indeterminato o apprendistato.
Anche in questo caso l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 euro annui e, in caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.
I destinatari finali devono essere giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni, o lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Il bonus è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (in quest'ultimo caso non è richiesto il requisito di disoccupazione) e rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Anche qui sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
Anche questo incentivo non è cumulabile con altri sgravi all’assunzione di natura economica o contributiva e potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse all’INPS, tramite le procedure che verranno in seguito comunicate.
3) Decontribuzione Alternanza Scuola Lavoro.
La legge di Bilancio 2017 ha previsto infine la possibilità di assumere, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro (nella misura di almeno il 30% del monte ore previsto dalle diverse normative richiamate) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L’incentivo consiste in un esonero contributivo massimo di € 3.250,00 annui per 3 anni. Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS, che potrà sbloccare i fondi solo una volta verificata la disponibilità. Anche in questo caso sarà necessario attendere i chiarimenti dell’INPS per capire quale sarà esattamente la procedura da seguire.
Avv. Federico Trombetta
Lettieri & Tanca – Labour Lawyers
È iscritto all’albo degli avvocati dal 2013. Collabora con lo studio Lettieri&Tanca dall’ottobre 2013. L'avv. Trombetta parla e lavora in inglese.