CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI – COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE: AMBITI DI UTILIZZO
Nel mese di giugno è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge contenente la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.
La prima cosa che è importante chiarire è che tale disciplina (dettata dall’art. 54 bis della legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50) non riguarda le prestazioni di collaborazione autonoma occasionale (regolamentate dall’art. 2222 codice civile), ovvero le c.d. collaborazioni a ritenuta d’acconto, la cui fattispecie permane invariata.
In tale ipotesi infatti – stante che in caso di compensi annui maggiori di 5.000 € sorge l’obbligo contributivo con iscrizione del collaboratore alla Gestione separata dell’INPS – la collaborazione non è regolamentata quanto a limiti di compenso, di durata e/o di soggetti che possono ricorrervi e può essere di conseguenza utilizzata con maggiore libertà contrattuale delle parti, ferma restando la necessità che si tratti di prestazioni svolte occasionalmente (ovvero senza continuità) e in autonomia dal collaboratore.
Nonostante l’assonanza data dal richiamo al limite dei 5.000 € annui (come vedremo con effetti diversi), il contratto di prestazione occasionale è quindi una fattispecie diversa dal contratto di prestazione autonoma occasionale perché nel primo caso il tema della qualificazione giuridica in termini di autonomia e subordinazione risulta del tutto irrilevante, purché la prestazione sia svolta entro gli stringenti limiti stabiliti dalla legge (altrimenti operano meccanismi di conversione automatica). Il legislatore ha infatti voluto approntare una tutela minima anche previdenziale/assistenziale senza entrare nel merito della qualificazione giuridica del rapporto
Nel secondo caso invece il rapporto è autonomo ma si pongono per esso i tradizionali problemi di qualificazione ove dovesse risultare che la prestazione è stata svolta in regime di eterodirezione (o, una volta che il rapporto dovesse risultare continuativo in regime di eterorganizzazione).
Ciò detto va anzitutto chiarito che lo spazio per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di recente introduzione è riservato ad imprese di piccole dimensioni (a fronte del divieto di utilizzo delle suddette prestazioni per utilizzatori che occupino più di cinque dipendenti a tempi indeterminato) e verosimilmente per lavori residuali (a fronte dei limiti reddituali e di durata il cui superamento, come vedremo, determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno indeterminato).
In sintesi, la nuova disciplina prevede la possibilità di utilizzare prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito di due tipologie, distinte in base all’utilizzatore: Libretto famiglia, per le persone fisiche che possono ricorrere alle prestazioni occasionali non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, e contratto di prestazione occasionale, per gli altri utilizzatori (quindi in particolare per le imprese), entro determinati limiti espressamente previsti.
Per entrambe le tipologie, le prestazioni di lavoro occasionale sono individuate in riferimento ai relativi compensi maturati nel corso di un anno civile:
a) ciascun prestatore potrà ricevere un compenso massimo di 5.000 € con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) ciascun utilizzatore potrà corrispondere un massimo di 5.000 € di compensi per prestazioni di lavoro occasionale con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non potranno dare luogo a compensi superiori a 2.500 €.
Ai fini del raggiungimento del tetto indicato nella lettera b) in capo all’utilizzatore, sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti: 1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, e all’assicurazione contro malattie e infortuni professionali. Ha altresì diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili per la determinazione del reddito ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Quanto ai divieti di utilizzo delle prestazioni occasionali, la legge stabilisce che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
È inoltre vietato ricorrere alle prestazioni occasionali ai seguenti soggetti: 1. utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 2. imprese del settore agricolo, salvo alcune eccezioni; 3. imprese dell’edilizia e di settori affini; 4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per l’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori devono registrarsi e svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS (di seguito “PI”), che gestisce le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori mediante un sistema di pagamento elettronico. Esclusivamente per il Libretto famiglia, la registrazione e gli adempimenti possono essere fatti tramite un ente di patronato.
Ciascun utilizzatore della prima tipologia (ovvero persona fisica che utilizza le prestazioni “in privato”) può acquistare, attraverso la PI dell’INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato definito Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni rese da uno o più prestatori per: piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 € per prestazioni non superiori a un’ora. Sono da considerarsi in aggiunta a tale importo e a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (1,65 €), il premio INAIL (0,25 €) e il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 €). Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l’utilizzatore deve comunicare, attraverso la PI dell’INPS o i servizi di contact center, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, di cui il prestatore riceve contestuale notifica mediante comunicazione via sms o mail.
Quanto alla seconda tipologia di utilizzatori (ovvero le imprese), ciascun utilizzatore versa attraverso la PI dell’INPS le somme utilizzabili per compensare le prestazioni (di cui l’1% è destinato a finanziare gli oneri di gestione). La misura minima oraria del compenso è pari a 9 €, anche se per prestazioni di lavoro inferiori a quattro ore continuative nell’arco della giornata non si potrà stabilire un compenso minore di 36 €. Sono da considerarsi in aggiunta a tale importo e a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio INAIL (3,5% del compenso). L’utilizzatore deve trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la PI dell’INPS o i servizi di contact center, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; il compenso pattuito per la prestazione. Il prestatore ne riceve contestuale notifica da comunicazione via sms o mail. In caso di mancata prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve dare comunicazione di revoca all’INPS entro tre giorni successivi al giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la prestazione, altrimenti l’INPS procede comunque al pagamento del compenso, con i contributi e i premi assicurativi.
Per entrambe le tipologie descritte, l’INPS provvede a pagare i compensi al prestatore, nei limiti delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, entro il giorno 15 del mese successivo mediante accredito su conto corrente personale registrato o bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste Italiane Spa, nonché ad accreditare i contributi e a trasmettere all’INAIL i premi assicurativi.
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di 2.500 € di compenso per ogni prestatore o del limite di durata della prestazione fissato in 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
A fronte dell’espressa previsione di tale meccanismo di trasformazione del rapporto, oltre che dei limiti e divieti che la nuova disciplina prevede per le prestazioni occasionali, si può ragionevolmente prevedere che lo spazio di applicazione ed effettivo utilizzo (da parte delle imprese in particolare) di tale tipologia contrattuale potrebbe rivelarsi alquanto limitato, tenendo conto anche del meccanismo di registrazione e degli adempimenti a cui sono tenuti gli utilizzatori sotto il profilo operativo all’interno della piattaforma informatica dell’Inps.
L’Avv. Federica Pagani entra a far parte dello studio nel 2010, diventando socio nel 2016. Vanta una particolare specializzazione ed esperienza nel contenzioso giuslavoristico e previdenziale, nonché nell’assistenza e consulenza nella gestione del rapporto di lavoro di manager e top manager.